
Art. 1Il Centro Radioelettrico Sperimentale “Guglielmo Marconi” è fornito di personalità giuridica propria, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Art. 2Il centro persegue le seguenti finalità
Nell’esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica il Centro coordina la propria attività con quella del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione. Art. 3Il Patrimonio del Centro è costituito:
I redditi del centro comprendono:
Art. 4Sono Organi del Centro: Art. 5Il Presidente del Centro è nominato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la durata di cinque anni. Il Presidente ha la rappresentazione legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, può in casi d’urgenza prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne al Consiglio per la ratifica. Art. 6Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la durata di cinque anni ed è cosi composto: Presidente, due membri designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un membro designato dal Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato, tre membri designati da Ministero della Difesa, dei quali uno per l’Esercito, uno per la Marina e uno per l’Aeronautica, un membro designato dal Ministero delle Comunicazioni, un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Art. 7Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta all’anno; può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità su invito del Presidente. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Art. 8Per la verifica della regolarità della gestione e delle scritture contabili sono nominati per la durata di cinque anni due revisori dei conti, designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Art. 9Il Direttore tecnico è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il Direttore provvede alla direzione tecnica del Centro coadiuvato dal personale tecnico e scientifico a disposizione. Egli risponde della buona conservazione del materiale scientifico, anche di quello temporaneamente affidato al Centro da amministrazioni, enti e privati. Art. 10Il segretario amministrativo del Centro è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Art. 11L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 12Il personale del Centro può essere assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione
Il personale amministrativo e tecnico occorrente per il funzionamento dei servizi d'istituto viene assunto con contratto di lavoro del comparto della ricerca. Art. 13Il Centro può chiedere - di volta in volta - alle amministrazioni interessate alle esperienze ed a loro spese l’opera di personale specializzato da esse dipendente, o anche estraneo, che occorra per lo svolgimento delle prove, misure od esperienze suddette. Art. 14Il regolamento interno contiene le disposizioni concernenti la assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale addetto all’Istituto, ed ogni altra forma relativa al funzionamento del Centro.
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